Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 11/06/1979 (Rv. 399687 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art 8 legge 26 maggio 1965 n 590, si deve riconoscere che coltivatore diretto e colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia, a nulla rilevando il fatto che egli abbia altre diverse fonti di reddito, ne che queste siano superiori ai proventi dell'attivita agricola. Ma se la prevalenza di cui parla l'art 1647 cod civ, e della quale si deve tener conto ai fini dell'attribuzione di questa qualifica, riguarda l'attivita lavorativa inerente alla coltivazione di un fondo e non si puo estendere alla complessiva attivita economica del soggetto, non deve peraltro trascurarsi che l'attribuzione della suddetta qualifica richiede, in una visione complessiva ed organica, l'accertamento del carattere non occasionale dell'attivita di coltivazione della terra, la durata di questa attivita nel tempo (e cioe nell'arco della vita lavorativa, piuttosto che nell'ambito di una sola annata), degli orientamenti manifestati dal soggetto interessato nel corso della sua attivita di lavoro, nonche la valutazione del diverso valore che, per la sua qualificazione, va riconosciuto al lavoro svolto aliunde.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)