diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6501 del 27/07/1987 (Rv. 454772 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONFINANTE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454772-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONFINANTE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*

Il diritto di prelazione, attribuito al proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, trova il suo fondamento sociale e giuridico nell'opportunità di accorpare i fondi contigui, ai fini della formazione di proprietà agricole efficienti, ma siffatto interesse non sussiste ove nel fondo confinante si concretizzi una diversa situazione giuridica rappresentata da un'attività squisitamente commerciale, in tutti i suoi vari e molteplici aspetti. Nè ha rilievo che su una parte del fondo sia svolta un'attività di coltivazione e di allevamento, ove quell'attività sia priva peraltro di una propria autonomia colturale e produttiva in quanto strumentale all'attività commerciale principale. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso il diritto di riscatto a favore del proprietario del fondo confinante ove insistevano un negozio alimentare con annessa tabaccheria, una locanda con annesso ristorante, un parcheggio per auto ed un deposito di materiali vari, oltre ad una modesta coltivazione ortiva con allevamento di animali di cortile, finalizzata alle esigenze del ristorante. Il S.C. ha confermato la pronuncia alla stregua del principio sopraenunciato). (V 6563/80, mass n 410349; (V 5606/79, mass n 402201; (V 3294/79, mass n 399687).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)