Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 07/03/1981 (Rv. 411881 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ESISTENZA DI ALTRE FONTI DI REDDITO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ESISTENZA DI ALTRE FONTI DI REDDITO - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di riscatto agrario, di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, si deve riconoscere che coltivatore diretto e colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, svolgendo la relativa attivita in modo non occasionale, mentre a nulla rileva il fatto che egli abbia altre diverse fonti di reddito, pur se superiori ai proventi dell'attivita agricola. (V 3446/79, mass n 399865; (V 3294/79, mass n 399687).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)