Sez. 5, Sentenza n. 3288 del 26/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211968 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Iscrizione del nome dell'indagato nel registro "notizie di reato" - Decorrenza del termine - Dal momento anteriore in cui la notizia di reato viene iscritta con riferimento ad un atto di indagine - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
Il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre in modo autonomo per ciascun indagato, dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale indicazione dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)