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Sez. 6, Sentenza n. 1863 del 02/05/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 208148 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Iscrizione del nome dell'indagato nel registro notizie di reato - Decorrenza del termine - Decorrenza dal momento anteriore in cui la notizia di reato viene iscritta con riferimento ad un atto di indagine - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208148-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)