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Sez. 4, Sentenza n. 4603 del 19/11/2004 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 231473 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine | Individuazione del momento di decorrenza del termine - Iscrizione del nominativo della persona cui il reato viene attribuito - Eventuale antecedente iscrizione della generica notizia del reato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231473-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine

Il termine di durata massima delle indagini preliminari, dopo la cui scadenza si determina inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia del reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ma solo a partire dalla iscrizione, eventualmente successiva, del nome della persona cui il reato stesso sia stato attribuito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)