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Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 03/04/2015 (Rv. 635046 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Art. 41 della legge n. 203 del 1982 in tema di forma e trascrizione dei contratti agrari ultranovennali - Deroga all'intera disciplina relativa agli effetti della trascrizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635046-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto pure riguardo ai terzi, deroga unicamente agli artt. 1350, n. 8) e 2643, n. 8) cod. civ., e non al complesso della disciplina in materia di trascrizione. Ne consegue che prevale sul contratto agrario ultranovennale successivamente concluso l'anteriore trascrizione di una domanda giudiziale volta al conseguimento di un diritto con esso incompatibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 8, Cod. Civ. art. 2643 n. 8, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)