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Sez. 1, Sentenza n. 6566 del 17/07/1997 (Rv. 506098 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Separazione consensuale senza addebito - Conseguibilità di un mutamento successivo del titolo della separazione per comportamenti successivi di uno dei coniugi non più conviventi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506098-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione personale dei coniugi la riforma del 1975 ha profondamente innovato la previgente disciplina, eliminando la concezione della "sanzione" basata sulla "colpa", ed introducendo il concetto del "rimedio" ad una situazione di intollerabilità della convivenza, o di grave pregiudizio all'educazione della prole, anche indipendente dalla volontà dei coniugi. Conseguentemente, l'art. 151 cod. civ. costruisce un modello unitario di separazione, fondato sull'accertamento di presupposti oggettivi, rappresentati dalla sussistenza di fatti tali integrare la suddetta situazione, rispetto al quale l'addebitabilità ad uno o ad entrambi i coniugi si pone come dichiarazione eventuale, da pronunciare nel contesto della separazione, ove ne ricorrano le circostanze. Una volta accertati i presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione, e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l'addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha quindi ragion d'essere allorché la convivenza è cessata. Tale necessario collegamento tra convivenza ed addebitabilità della separazione, rende inammissibile la richiesta di addebitabilità anche successivamente ad una separazione consensuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)