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Sez. 2, Sentenza n. 9234 del 12/07/2000 (Rv. 538391 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Omessa notifica della sentenza - Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza integrato dal periodo di sospensione feriale - Luogo di notificazione - Alla parte personalmente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538391-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito e non a detta parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)