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Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 03/02/1998 (Rv. 512147 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza - Proposizione nel termine annuale integrato del periodo di sospensione feriale - Notificazione presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata in quella sede - Necessità - Notificazione alla parte personalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512147-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va notificata non alla parte personalmente, bensì indifferentemente a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio "a quo" o nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)