Sez. 5, Sentenza n. 7480 del 10/12/2001 Cc. (dep. 26/02/2002) Rv. 221902 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Preclusione processuale in assenza di autorizzazione da parte del GIP - Recupero del contenuto di precedenti atti dopo il formale provvedimento di riapertura delle indagini - PossibilitĂ - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
La preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione (che impedisce, non solo l'utilizzabilitĂ degli elementi acquisiti dal Pubblico ministero prima della formale riapertura delle indagini ai fini di prova, ma anche l'uso di questi per la richiesta di emissione di una misura cautelare) non opera quando, dopo la formale riapertura delle indagini, il contenuto informativo degli atti predetti sia stato recuperato attraverso nuovo espletamento degli stessi. (Fattispecie relativa a nuovo interrogatorio dell'indagato assunto dopo la riapertura delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)