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Sez. 6, Sentenza n. 3156 del 05/08/1997 Cc. (dep. 03/10/1997) Rv. 208863 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione del Gip - Necessità - Preclusione processuale - Sussistenza - Indagini disposte dal Pm indipendentemente da tale autorizzazione - Utilizzabilità a fine di prova - Esclusione - Utilizzabilità ai fini cautelari - Esclusione- Identità del fatto e del soggetto indagato e dell'autorità procedente- Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208863-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

La preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione impedisce non solo l'utilizzabilità degli elementi acquisiti dal Pm prima della formale riapertura delle indagini ai fini di prova, ma anche l'uso di questi per la richiesta di emissione di una misura cautelare. Perché la preclusione processuale operi tuttavia è necessario che le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il medesimo fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)