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Sez. 6, Sentenza n. 661 del 14/02/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208122 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Nuove indagini - Utilizzabilità - Esclusione - Utilizzabilità a fini cautelari - Esclusione - Nuove indagini su fatti successivi a quelli presi in considerazione dal provvedimento di archiviazione - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208122-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Dopo che sia intervenuto un provvedimento di archiviazione il Pm non può compiere nuove indagini sul medesimo fatto, se il giudice non autorizza la loro riapertura e quelle eventualmente compiute sono inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare. L'autorizzazione naturalmente non è richiesta ove si tratti di fatti successivi a quelli considerati nel provvedimento di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)