Sez. 1, Sentenza n. 9533 del 12/06/2012 (Rv. 623205 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Contenzioso elettorale - Giurisdizione di annullamento - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine per la proposizione dell'azione popolare - Insussistenza - Eccezione relativa ai casi di impugnazione del deliberato consiliare di convalida delle elezioni con specifico esame della ineleggibilità.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
Nel contenzioso elettorale, il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perché la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo violato, con la conseguenza che non vi sono termini per far valere l'azione popolare, ad eccezione dell'ipotesi in cui la materia controversa abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e questo vi abbia appositamente provveduto; solo in tal caso, infatti, l'azione non può essere proposta oltre il termine di trenta giorni stabiliti dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione della delibera adottata dal consiglio eletto o in sua surroga, ed avente per oggetto detta ineleggibilità.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)