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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18150 del 10/07/2018 (Rv. 649950 - 01)

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE | Contenzioso elettorale - Azione popolare - Sottoposizione a termini perentori - Esclusione - Sopravvenuta convalida degli eletti ad opera dell'organo amministrativo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649950-01

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE

In tema di contenzioso elettorale, il giudizio introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, a differenza del caso in cui la materia controversa sia stata oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente, perché, in tale ipotesi, il ricorso, introdotto ai sensi degli artt. 19, comma 1, della l. n. 108 del 1968 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. Una volta esperita l'azione popolare, vengono attribuiti pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi anche di quello di correzione del risultato elettorale, non influenzabili dall'adozione di provvedimenti sopravvenuti del menzionato organo amministrativo, il cui procedimento non può, infatti, incidere sulla proponibilità e sugli esiti dell'azione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)