Sez. 1, Sentenza n. 18128 del 19/12/2002 (Rv. 559315 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | T.U. n. 267 del 2000 - Consultazioni elettorali amministrative - Azione popolare - Natura e finalità - Assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida delle elezioni - Configurabilità - Conseguenze - Proponibilità in difetto di impugnazione del deliberato consiliare di convalida - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, l'azione popolare diretta alla dichiarazione di (ineleggibilità o di) decadenza dell'eletto si colloca, così come nel vigore della precedente disciplina, su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida delle elezioni: nel correlativo giudizio, che involge posizioni di diritto soggettivo perfetto, i pieni poteri di cognizione del giudice ordinario, comprendenti anche quello di correggere il risultato delle elezioni, non sono influenzati da eventuali provvedimenti del consiglio comunale né il relativo procedimento amministrativo può incidere sulla proponibilità dell'azione giudiziaria. Ne consegue che detta azione popolare - mantenuta ferma anche nel nuovo testo unico a garanzia dell'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose all'ente stesso e come opportunità data al cittadino a tutela da deliberazioni consiliari che possono essere assoggettate a logiche politiche di maggioranza in difesa dei propri esponenti - come può essere proposta anche in assenza di un deliberato consiliare di convalida, così, corrispondentemente, prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto (ove adottato) deliberato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)