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Sez. L, Sentenza n. 9624 del 21/07/2000 (Rv. 538664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Applicabilità della regola di cui all'art. 1218 cod. civ. con riferimento all'esclusione del risarcimento del danno oltre la misura minima delle cinque mensilità di retribuzione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Dal combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1218 cod. civ. si desume che, in caso di dichiarazione di invalidità del licenziamento, il datore di lavoro non è tenuto al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 18 cit. -e può limitarsi a corrispondere il minimo delle cinque mensilità della retribuzione- soltanto nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della sentenza dichiarativa dell'illegittimità dello stesso -intimato per l'asserita sopravvenuta incapacità fisica del lavoratore all'esercizio delle sue mansioni- sul rilievo che il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)