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Sez. L, Sentenza n. 3114 del 17/02/2004 (Rv. 570208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Diritto del lavoratore al risarcimento danno - Presupposti soggettivi - Imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro con riguardo al risarcimento eccedente la misura minima di 5 mensilità - Disciplina ex art. 1218 cod. civ. - Applicabilità - Inadempimento determinato da impossibilità non imputabile - Esclusione del risarcimento oltre la misura minima - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva, atteso che l'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, solo limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità. La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi invece regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (Nella specie il ricorso della lavoratrice avverso il licenziamento disposto per incapacità fisica all'esercizio delle mansioni, rigettato in primo grado, era stato accolto dal giudice di appello, che, rilevata, in base agli ulteriori accertamenti medici espletati, la non sussistenza di tale incapacità, aveva condannato la società datrice di lavoro anche al risarcimento del danno, non limitato alla misura minima; la S.C. ha confermato la decisione anche con riferimento a tale profilo, osservando che la società datrice di lavoro non aveva fornito la dimostrazione che la avrebbe esonerata, ex art. 1218 cod. civ., da responsabilità, e precisando che la stessa aveva omesso di valutare adeguatamente le risultanze mediche, eventualmente anche attraverso nuovi accertamenti sanitari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)