Sez. L, Sentenza n. 5494 del 12/10/1988 (Rv. 460097 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ILLEGITTIMO ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO CORRISPONDENTE ALLA RETRIBUZIONE NELLA SUPERIORE QUALIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA DI QUESTE ULTIME - DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ILLEGITTIMO ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO CORRISPONDENTE ALLA RETRIBUZIONE NELLA SUPERIORE QUALIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA DI QUESTE ULTIME - DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
L'illegittimo espletamento di un concorso comporta il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione nella superiore qualifica solo nel caso in cui, accertata detta illegittimità e l'irregolare formazione della graduatoria dei vincitori, il dipendente provi che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, egli sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi anche in relazione ai titoli e punteggi degli altri partecipanti, pur se non dichiarati vincitori. Ove detta prova sia in concreto difficile o impossibile, è consentita soltanto la risarcibilità del danno costituito dalle spese sostenute per la partecipazione al concorso e la liquidazione in via equitativa del danno costituito dalla privazione della possibilità di vincerlo (cosiddetta chance), determinandosi l'entità di tale danno - il cui ammontare può, nei casi più gravi, essere anche eguale all'importo delle retribuzioni nella superiore qualifica - in ragione della gravità e del numero delle illegittimità della procedura nonché della maggiore o minore possibilità di successo del dipendente e del successivo comportamento del datore di lavoro. (V 6858/87, mass n 455052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)