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Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 28/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 266004 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale - Due precedenti condanne unificate a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266004-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)