Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 28/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 266004 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale - Due precedenti condanne unificate a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - Legittimità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)