Sez. 1, Sentenza n. 41545 del 10/11/2010 Cc. (dep. 24/11/2010) Rv. 248471 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta - Condanna per reato in continuazione con precedente già giudicato - Revoca - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)