Sez. 1, Sentenza n. 24285 del 13/05/2009 Cc. (dep. 12/06/2009) Rv. 243813 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale - Per due precedenti condanne unificate a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - Illegittimità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)