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Sez. 2, Sentenza n. 865 del 20/01/2015 (Rv. 634147 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Decreto ingiunzione di pagamento per l'irragionevole durata del processo - Notifica tardiva - Rilevabilità - Su eccezione di parte - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634147-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel procedimento per l'equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo, l'inefficacia del decreto di ingiunzione al pagamento ex art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per tardività della notifica non può essere rilevata d'ufficio ma è onere della parte sollevare la relativa eccezione, dovendosi applicare le regole generali sui procedimenti monitori secondo cui il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. è ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 89 art. 5 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)