Sez. 2 - , Ordinanza n. 21420 del 30/08/2018 (Rv. 650310 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine ragionevole del processo - Somma liquidata a titolo di equa riparazione - Decreto che ne ingiunge il pagamento - Nullità della notificazione - Opposizione al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto - Inammissibilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)