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Sez. 3, Sentenza n. 9160 del 06/09/1990 (Rv. 469192 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE ALL'ACQUIRENTE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - PREVIA FORMALE COMUNICAZIONE DELLA VENDITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469192-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE ALL'ACQUIRENTE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - PREVIA FORMALE COMUNICAZIONE DELLA VENDITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di vendita dell'immobile locato, il conduttore deve corrispondere il canone all'acquirente dal momento in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, anche in Mancanza di una formale comunicazione; infatti, la vendita del bene locato non comporta una cessione del contratto di locazione inquadrabile nella norma di cui all'art. 1406 cod. civ. ma soltanto una successione a titolo particolare del compratore nel rapporto di locazione per la quale, contrariamente a ciò che avviene per la cessione del contratto per la quale si richiede il consenso del contraente ceduto, non è necessario il consenso del conduttore. (V 637/78, mass n 389959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)