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Sez. 2, Sentenza n. 2800 del 06/02/2008 (Rv. 602020 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti - Limitazione alle obbligazioni principali - Insufficienza - Estensione alle obbligazioni collaterali - Necessità - Limiti - Fattispecie in tema di appalti.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602020-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nel contratto di appalto, la valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti, effettuata ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione d'inadempimento, non riguarda solo le obbligazioni principali dedotte nel contratto, consistenti nel pagamento del corrispettivo da parte del committente, e nel compimento dell'opera da parte dell'appaltatore, ma deve avere ad oggetto, anche quelle collaterali di collaborazione, quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato, abbia dato causa a quello conseguente del creditore verso terzi. (Nella specie, la Corte, ha ritenuto fondata l'eccezione d'inadempimento formulata dal sub-committente perchè le palancature di contenimento delle fondazioni di un edificio, eseguite dal sub-appaltatore, avevano ceduto, cagionando danni ai proprietari degli immobili confinanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)