Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 27/09/1999 (Rv. 530286 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa dei comportamenti - Limitazione alle obbligazioni principali - Esclusione - Valutazione obbligazioni secondarie - Necessità - Fattispecie in tema di appalto.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra; a tal fine il giudice non deve avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, nell'appalto, il pagamento del compenso, per il committente ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), ma anche a quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico (nella specie, il subcommittente aveva domandato l'accertamento della legittimità della sospensione del pagamento a fronte dell'inadempimento del subappaltatore consistente nella violazione della previsione negoziale di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti e di dimostrazione del relativo adempimento e la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del giudice di merito che, avendo ritenuto la clausola meramente riproduttiva di un obbligo legale, non aveva accertato se sussistessero o meno gli estremi della corrispettività contrattuale nella previsione della facoltà del subcommittente di pretendere la dimostrazione dell'assolvimento di detti obblighi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)