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Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 21/06/1969 (Rv. 341591 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341591-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali, disposta per il periodo feriale dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n.818, non e applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Tali controversie, infatti, vanno ricomprese nell'espressione 'materia corporativà contenuta nell'art.92 dell'ordinamento giudiziario, rispetto alla quale non opera la sospensione dei termini processuali, ai sensi dell'art.83 della stessa legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)