Sez. 2, Sentenza n. 162 del 26/01/1970 (Rv. 344937 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - INAPPLICABILITA.*
Anche la controversia che ha per oggetto la Determinazione dei soggetti obbligati al versamento dei contributi per gli assegni familiari da corrispondersi ai propri dipendenti e la loro qualifica professionale (presupposto per la Determinazione quantitativa dei contributi e per la Determinazione della categoria di appartenenza dei lavoratori beneficiari degli assegni ex art 33 tu sugli assegni familiari) rientra tra le cause previste dagli artt 459 e 460 cod proc civ e 92 dell'ordinamento giudiziario, nei limiti in cui sono rimasti in vigore a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo. E pertanto per detta controversia non trova applicazione la legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali. (V 3626-69, massima n 343843 2701-69, massima n 342386 2631-69, massima n 342257 2230-69, massima n 341591).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)