Sez. 2, Sentenza n. 2715 del 04/10/1971 (Rv. 353882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
La sospensione dei termini processuali, disposta per il periodo feriale dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, non e applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Tali controversie, infatti, vanno ricomprese nell'espressione materia corporativa contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario, rispetto alla quale non opera la sospensione dei termini processuali, ai sensi dell'art 3 della stessa legge. (Conf 2230'69, mass n 341591; V 2701'69, mass n 342386; 162'70, mass (n 344937).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)