Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Polizza fideiussoria ex art. 38 bis d.p.R. 633/1972 - Finalità - Autonomia dal rapporto di imposta - Sussistenza. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 configura una garanza di carattere autonomo rispetto al rapporto di imposta, non avendo funzione satisfattoria, ma mirando a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore e traslativa del rischio connesso all'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'IVA.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)