Sez. 3, Ordinanza n. 33473 del 19/12/2024 (Rv. 673145-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fideiussione prestata in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali - Diritto alla restituzione dei costi - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La domanda di restituzione dei costi delle fideiussioni prestate in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali e definiti in senso favorevole al contribuente appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, perché non viene in discussione il rapporto di garanzia, come tale soggetto alla cognizione del giudice ordinario, bensì il costo accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto di credito tributario, devoluto alla relativa giurisdizione, anche in coerenza con il
principio di concentrazione delle tutele di cui è espressione l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)