Sez. 5, Sentenza n. 24017 del 23/10/2013 (Rv. 629464 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione dell'originaria dichiarazione dei redditi senza l'indicazione di proventi e spese - Equiparazione all'omessa dichiarazione - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Determinazione dell'imponibile - Criteri fissati dall'art. 16, primo comma, legge n. 516 del 1982 - Sufficienza - Disposto di cui al secondo comma dell'art. 16 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 516, nel caso in cui sia intervenuto un accertamento in rettifica o d'ufficio, la presentazione da parte del contribuente dell'originaria dichiarazione dei redditi senza l'indicazione dell'esistenza di proventi e spese non è equiparabile, attesa l'espressa indicazione della norma, all'omessa presentazione della dichiarazione stessa e comporta che, nella dichiarazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, della legge n. 516 cit., l'imponibile deve essere indicato nella misura del sessanta per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte, senza che assuma rilievo, a tal fine, il disposto di cui all'art. 16, secondo comma, della medesima legge, che si limita a fissare l'importo minimo dell'imposta conseguente a detto imponibile, escludendo, al di sotto di determinati valori, il diritto del contribuente alla definizione della controversia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 16 com. 1, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 16 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)