Sez. L, Sentenza n. 4811 del 24/05/1996 (Rv. 497771 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE | Premio aziendale di anzianità - Presupposto contrattuale del mero decorso del tempo - Accertamento - Periodi di sospensione - Computabilità - Fattispecie relativa alla computabilità dei periodi di sospensione per aspettativa sindacale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE
In relazione alla istituzione di un premio aziendale di anzianità a favore dei lavoratori dipendenti, di fonte esclusivamente contrattuale, l'autonomia delle parti può liberamente stabilire come unico presupposto dell'attribuzione patrimoniale il mero decorso del tempo dall'inizio del rapporto, oppure condizionare l'erogazione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative; nel primo caso la computabilità dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa ai fini dell'anzianità non si pone come eccezione alla regola generale di sinallagmaticità del rapporto, con la quale non contrasta la persistenza, in ogni caso di sospensione, di tutti i diritti non incompatibili con la temporanea cessazione del rapporto. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito con cui è stato riconosciuta la computabilità ai fini dell'anzianità dei periodi di sospensione per aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 legge n. 300 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)