Sez. L, Sentenza n. 3719 del 29/04/1997 (Rv. 503973 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE | Premio aziendale di anzianità - Sospensione per aspettativa sindacale non retribuita - Computabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE
La persistenza in ogni caso di sospensione del rapporto di lavoro di tutti i diritti non incompatibili con tale vicenda del rapporto stesso comporta che, qualora il datore di lavoro riconosca ai dipendenti il diritto ad un premio aziendale ancorato alla mera anzianità di servizio, in ragione di una costante prassi aziendale (consistente nella specie in ripetuti comunicati aziendali che non prevedevano il requisito dell'effettività della prestazione lavorativa quale condizione per il premio medesimo), il periodo trascorso in aspettativa sindacale non retribuita è utile - in mancanza di una diversa normativa contrattuale - al fine della maturazione di tale trattamento premiale, posto che l'anzianità costituisce un fatto obiettivo nella durata del rapporto e quindi non necessariamente è condizionato all'effettività della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)