Sez. 5, Sentenza n. 12831 del 04/09/2002 (Rv. 557243 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite su crediti - Deducibilità - Periodo di imposta corrispondente al fallimento del debitore - Necessità - Esclusione - Periodo d'imposta successivo - Possibilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di dichiarazione dei redditi d'impresa, la perdita su crediti, prevista, come deducibile dall'imponibile, dall'art. 66, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986, ove subita a seguito del fallimento del proprio debitore, non deroga al principio più generale stabilito nell'art. 75, comma primo, dello stesso TUIR del 1986 (che - a fini di certezza dei componenti reddituali - stabilisce - sì - la regola della deducibilità dei componenti negativi nell'esercizio di competenza, ma anche il rinvio della deduzione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare). Conseguentemente, se è vero che il dichiarante non può scegliere il periodo di esercizio in cui farla valere, essa non deve essere neppure contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la possibilità, per la società creditrice, di imputare le perdite su crediti subite ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello in cui era stato dichiarato il fallimento dei propri debitori).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Cod. Civ. art. 2426
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)