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Sez. 5, Sentenza n. 3862 del 16/03/2001 (Rv. 544854 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Perdita - Documentazione in modo certo e preciso - Sufficienza - Prova dell'avvenuta attivazione volta a conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544854-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite su crediti sono deducibili, oltre che, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)