Sez. 5, Sentenza n. 2168 del 14/02/2001 (Rv. 543867 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Deduzione delle spese - Risultanza dal conto dei profitti e delle perdite ovvero da elementi certi e precisi, in forza di contabilità regolarmente tenuta - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, secondo la disciplina dettata dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le spese e i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui risultino imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza, ovvero quando risultino da elementi certi e precisi, in forza di una contabilità regolarmente tenuta.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)