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Sez. 1, Sentenza n. 6400 del 11/12/1980 (Rv. 410147 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO BIOLOGICO DI PATERNITA O DI MATERNITA - INDAGINI TECNICO SCIENTIFICHE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INDAGINI IDONEE A PERVENIRE A RISULTATI DI ELEVATO GRADO DI PROBABILITA - ELEMENTI EXTRA SCIENTIFICI PREVIAMENTE ACQUISITI ATTRAVERSO PROVE TESTIMONIALI O DOCUMENTALI - UTILIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410147-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO BIOLOGICO DI PATERNITA O DI MATERNITA - INDAGINI TECNICO SCIENTIFICHE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INDAGINI IDONEE A PERVENIRE A RISULTATI DI ELEVATO GRADO DI PROBABILITA - ELEMENTI EXTRA SCIENTIFICI PREVIAMENTE ACQUISITI ATTRAVERSO PROVE TESTIMONIALI O DOCUMENTALI - UTILIZZABILITA.*

Ai fini dell'accertamento del rapporto biologico di paternita o maternita naturale, sono ammissibili anche quelle indagini tecnico scientifiche (sulla base genetica dei caratteri rilevabili con indagini ematologiche e immunogenetiche) che svolte in un certo numero, in combinazione tra loro e dando a ciascuna il relativo valore ponderale, consentono di pervenire a risultati di elevato grado di probabilita anche 'in positivò; infatti tali probabilita probative (derivanti cioe da riscontri tecnico-obiettivi valutati nel loro insieme secondo metodi offerti dalla scienza e che allo stato attuale possono ravvisarsi soprattutto nell'applicazione del teorema di bayes), da sole insufficienti a fornire la certezza, in quanto presentano ancora margini di errore, sono utilizzabili per corroborare gli elementi extra-scientifici previamente acquisiti attraverso prove testimoniali o documentali, nel procedimento selettivo (specie tra fratelli - - ipotesi piu grave - tra gemelli) del soggetto responsabile (probabilita a priori) per la conseguente formazione del convincimento definitivo (probabilita a posteriori) del giudice, con la sintesi finale dei dati raccolti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)