diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 26256 del 18/10/2018 (Rv. 650874 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Ricorso per cassazione in materia contabile - Notifica al P.G. presso la Corte di cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650874-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI

Il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti; ne consegue l'inammissibilità del ricorso sia nel caso di notifica al Procuratore regionale presso le sezioni giurisdizionali della medesima Corte, in ragione della differenza esistente tra detti uffici e la Procura generale, che nel caso di notifica al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (come nella specie), pur se nella fase della discussione pubblica è questi che partecipa all'udienza come organo requirente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)