Sez. 2, Sentenza n. 1249 del 02/02/1995 (Rv. 490240 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità - Implicita ammissione delle parti in ordine all'esistenza del negozio - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
Poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam" sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)