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Sez. 2, Sentenza n. 2919 del 07/04/1990 (Rv. 466498 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA - NECESSITÀ - CONCORDE AMMISSIONE DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466498-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA - NECESSITÀ - CONCORDE AMMISSIONE DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*

Poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la Forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale Forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (V 2691/71, mass n 349733).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)