Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012 (Rv. 621679 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)