Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012 (Rv. 622296 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE | Pignoramento non sottoscritto da difensore - Conseguenze - Nullità sanabile - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE
È nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l'invalidità dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)