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Sez. 3, Sentenza n. 27943 del 19/12/2005 (Rv. 586499 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Sottoscrizione della parte - Necessità - Fondamento - Procura al difensore - Modalità di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586499-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare che non sia sottoscritto dalla parte personalmente è "tamquam non esset", perché il requisito della sottoscrizione è destinato non solo a legittimare il contenuto del documento, ma anche ad attribuirne la paternità alla parte che l'ha redatto e, quindi, ad individuarne chiaramente la provenienza. Né rileva, come avviene nel giudizio di cognizione, che l'atto sia sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata, a margine dell'atto di precetto, in modo incondizionato "per ogni successiva fase", atteso che l'art. 170 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui l'atto di pignoramento dei beni immobili deve essere sottoscritto - prima della relazione di notificazione - dal creditore pignorante, è norma speciale rispetto all'art. 83 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)