Sez. 5 - , Sentenza n. 8414 del 31/03/2017 (Rv. 643476 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative - Spese di manutenzione - Esclusione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM, tra le spese di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 643 del 1972, computabili ai fini della maggiorazione del valore dell’immobile, non rientrano i costi relativi alla sua manutenzione e conservazione, anche se riferiti ad opere o utilità esistenti alla data della valutazione, in quanto non si tratta di interventi idonei a produrre un incremento del valore del cespite, ma finalizzati alla conservazione del bene e ad assicurarne il buono stato di funzionamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)