Sez. 5, Sentenza n. 3482 del 14/02/2014 (Rv. 629953 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
In tema di INVIM, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in sede di liquidazione dell'imposta principale, l'Ufficio deve limitarsi a determinare l'incremento di valore dell'immobile (costituito dalla differenza tra il valore finale e quello iniziale, maggiorato delle spese computabili) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione, applicando, altresì, le aliquote di cui all'art. 15 dello stesso d.P.R., senza possibilità di rettifica dei dati dichiarati, salva la correzione di eventuali errori materiali, sicché, quand'anche ritenga di non poter accettare quanto dichiarato dal contribuente per la non spettanza di un'agevolazione, l'Ufficio deve ugualmente procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione, mentre, laddove allo stesso tempo ritenga di rettificare i valori incrementativi dichiarati, deve introdurre, separatamente, la procedura diretta all'applicazione dell'imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)