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Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016 Cc. (dep. 18/07/2016) Rv. 267586 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sequestro preventivo dell'immobile - Potere del P.M. di ordinare lo sgombero dei locali - Natura giuridica - Impugnabilità - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267586-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, relativa ad ordine di sgombero conseguente a sequestro preventivo di un immobile oggetto di abusiva demolizione e ricostruzione, la S.C. ha precisato che il controllo sull'indispensabilità dell'ordine di sgombero comprende anche le modalità di attuazione del provvedimento, che devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)