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Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 11/06/1973 (Rv. 364594 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA - ART 2949 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI NELL'IPOTESI DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRESTAZIONI DI UN PROFESSIONISTA A FAVORE DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - ONORARIO - RICHIESTA DI PAGAMENTO AI SOCI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLO SCIOGLIMENTO - TERMINE PRESCRIZIONALE.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364594-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA - ART 2949 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI NELL'IPOTESI DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRESTAZIONI DI UN PROFESSIONISTA A FAVORE DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - ONORARIO - RICHIESTA DI PAGAMENTO AI SOCI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLO SCIOGLIMENTO - TERMINE PRESCRIZIONALE.*

L'ambito di applicazione dell'art 2949 cod civ, sulla prescrizione in materia di societa, va determinato in relazione al disposto dell'art 2456 cod civ in tema di societa per azioni - ma applicabile alla societa a responsabilita limitata per il richiamo dell'art 2497 cod civ - secondo cui, dopo la cancellazione della societa dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Conseguentemente, poiche la responsabilita dei soci, che sono soggetti diversi dalla societa e quindi non sono parti del negozio giuridico dal quale trae causa il debito della societa, sorge, in tal caso, in forza di legge, in dipendenza della loro qualita di soci, l'art 2949 cod civ e applicabile allorche il professionista chieda loro il pagamento dell'onorario per prestazioni svolte a favore di una non piu esistente societa a responsabilita limitata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)