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Sez. 1, Sentenza n. 5113 del 03/04/2003 (Rv. 561749 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI | Azione nei confronti dei soci - Identità oggettiva di detta azione con quella proponibile contro la società - Sussistenza - Conseguenze - Incidenza della cancellazione della società sul regime di prescrizione del credito del terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561749-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI

Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatto nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, secondo comma, cod. civ., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, primo comma, cod. civ. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)